COS’È LA SCRITTURA PRIVATA?

COS’È LA SCRITTURA PRIVATA?

La scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale) da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore.
In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta” (art. 2702 c.c.). La regola di prova legale, però, non concerne la veridicità delle dichiarazioni stesse, che è sempre rimessa al libero convincimento del giudice.
La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata c.d. “autenticata”, che è stata sottoscritta alla presenza di un notaio che, previo accertamento, attesta l’identità della persona che sottoscrive (art. 2703 c.c.).
Nel processo civile la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace ovvero, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.). Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa in cui si dà atto della produzione della scrittura privata (Corte Cost., 28 novembre 1986, n. 250; 6 giugno 1989, n. 317). In ogni caso, ai sensi dell’art. 293, ult. co., c.p.c., “il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”.
Il disconoscimento è l’atto con cui la parte, in un giudizio civile, “nega formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”; se, però, non è l’autore del documento, ma un suo erede o avente causa, può limitarsi a dichiarare di non conoscerne la scrittura o la sottoscrizione (art. 214 c.p.c.).
Il disconoscimento sposta l’iniziativa nel campo avverso: se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione (art. 216 c.p.c.), così aprendo un procedimento incidentale.

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