IL TESTAMENTO

TESTAMENTO

La redazione del testamento

Il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti giuridici solo dal momento della morte del testatore. Può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura. Il testamento deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente. Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d’accordo con il contenuto dello stesso.
La legge prevede tre tipi di testamento: olografo, segreto e pubblico.

Testamento olografo (Il più comune)

E’ l’atto scritto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Non vale se scritto a macchina o con carattere stampatello, perché l’autografia è richiesta anche per stabilire l’autenticità del documento. Presenta il vantaggio della comodità e segretezza, in quanto rimangono segreti il suo contenuto e il fatto del compimento dell’atto, ma gli svantaggi sono numerosi. Questi sono dati dal pericolo di

soppressioni, alterazioni o smarrimento, è meno sicura l’autenticità ed inoltre, in confronto con il testamento pubblico, spesso si notano difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.

Testamento segreto (Il più farraginoso)

Può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o a macchina dal testatore, lo dovrà sottoscrivere anche su ciascun mezzo foglio. Il testamento viene poi sigillato in una busta e consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni. Può comunque essere ritirato in ogni momento dalle mani del notaio, il quale redigerà verbale di restituzione. Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento pubblico in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli però la sicurezza che la carta testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l’origine e la data della stesura.

Nella pratica, dalle nostre parti, non è mai usato.

Testamento pubblico (Il più sicuro)

Il testamento pubblico viene steso da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.

Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell’esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso.

Cosa fa il Notaio nel Testamento Pubblico

Il notaio si premura di identificare esattamente l’interesse perseguito dal testatore qualificando tecnicamente la disposizione. Compito del notaio è quindi di tradurre in linguaggio giuridico la volontà espressa dal testatore in linguaggio normale, utilizzando espressioni univoche e tenendo presenti, al fine di evitarle, le possibili interferenze o confusioni con istituti affini; spesso nella lettura di un testamento olografo ci si trova davanti a difficoltà interpretative delle disposizioni del testatore, non essendo redatto da un tecnico del diritto.

In questo Studio, a meno di conoscenza pregressa del soggetto, il Notaio è uso far precedere l’incontro in cui si stila il testamento da un altro incontro di presentazione del soggetto che serve, tra l’altro, ad osservare lo stato del futuro testatore, la sua capacità di intendere e di volere, la sua libera volontà e la limpidezza del suo pensiero.

Documentazione da presentare per la redazione di un Testamento Pubblico

– Carta di identità e codice fiscale del testatore

Piccolo glossario giuridico

Testamento

E’ un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. ( art. 587 c.c.)

Testamento olografo

E’ l’atto contenuto in un documento interamente redatto, datato e sottoscritto dal testatore. Ha valore di scrittura privata.( art. 602 c.c.)

Testamento segreto

Consiste nella consegna solenne, alla presenza di testimoni, di una scheda contenente le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve e la conserva nei suoi atti. Non deve necessariamente essere scritto dal testatore, ma deve essere sempre da lui sottoscritto. (art. 604 c.c.)

Testamento pubblico

E’ l’atto contenuto in un documento redatto, con le formalità disposte dalla legge, da un notaio alla presenza di testimoni. ( art. 603 c.c.)

Pubblicazione del testamento

E’ un procedimento a cura del notaio, a seguito del quale il testamento olografo e quello segreto diventano eseguibili, ossia si dà attuazione alla volontà del defunto in essa contenuta.

E’ l’atto con cui le volontà testamentarie, sinora perfettamente segrete, diventano pubbliche.

Cosa fa il Notaio

Testamento olografo

Il notaio comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui si conosce domicilio o residenza. Procede, in presenza di due testimoni, alla sua pubblicazione, redigendo verbale nel quale accerta l’identità della persona che glielo consegna, descrive lo stato del testamento, e ne riproduce il suo contenuto testuale. Detto verbale viene sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dal notaio e da due testimoni. Successivamente alla registrazione del verbale presso l’agenzia delle entrate territorialmente competente, ne trasmette una copia alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

Testamento segreto

Non appena il notaio viene a conoscenza della morte del testatore, apre la busta sigillata, che contiene il testamento, e lo pubblica redigendo, nella forma degli atti pubblici, verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il suo contenuto e fa menzione della sua apertura. Trasmette poi, dopo la sua registrazione, copia del verbale alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione.

Testamento pubblico

Non viene pubblicato perché è già pubblico. Alla notizia della morte del testatore il notaio trasmette copia in carta libera del testamento alla cancelleria del luogo in cui si è aperta la successione e ne

comunica l’esistenza agli eredi o legatari di cui conosca il domicilio o la residenza.





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