LA RINUNCIA DI EREDITÀ

RINUNCIA DI EREDITÀ

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non avvenuta.

La possibilità di rinunciare si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o, trovandosi nel

possesso effettivo dei beni, lascia passare tre mesi dall’apertura della successione.

La rinuncia, a differenza dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di

grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Anche essa non può essere né parziale né sottoposta a termini o condizioni.

Cosa fa il Notaio

Il notaio alla presenza del rinunziante redige verbale della dichiarazione di rinuncia, indicando le generalità del rinunziante e l’eredità a cui si rinuncia. Entro dieci giorni dall’avvenuta redazione del verbale, chiede con apposita istanza che la rinuncia sia inserita nel registro delle successioni presso il Tribunale della apertasi successione.






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